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Immagine del redattoreSebastiano Parodi

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 135

Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto detta disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e di formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine della prevenzione e del controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo e della riduzione del rischio di focolai di zoonosi. Introduce altresi' norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. 2. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357: a) specie: insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie; b) popolazione: insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica; c) ibrido: individuo risultante dall'incrocio di genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene correntemente usato anche per gli individui risultanti da incroci tra diverse sottospecie (razze geografiche) della stessa specie o di specie selvatiche con le razze domestiche da esse originate; d) reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entita' animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta; e) introduzione: immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale; f) immissione: qualsiasi azione di introduzione, reintroduzione e ripopolamento di esemplari di specie e di popolazioni non autoctone. 3. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) specie selvatiche ed esotiche: specie di fauna di cui alla lettera c); b) specie autoctona o indigena: specie naturalmente presente in una determinata area geografica nella quale si e' originata o e' giunta senza l'intervento diretto intenzionale o accidentale dell'uomo; c) specie alloctona o esotica o aliena: specie che non appartiene alla fauna o alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi e' giunta per l'intervento diretto intenzionale o accidentale dell'uomo; d) animale da compagnia: animale appartenente ad una delle specie di cui all'Allegato I, Parte A e Parte B, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ed elencate nel decreto di cui all'articolo 5; e) stabilimento: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente, escluse le abitazioni in cui sono detenuti animali da compagnia, gli ambulatori o le cliniche veterinarie, di cui all'articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429; f) rifugi per animali: stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione; g) BDN: la base dati informatizzata nazionale di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, gia' istituita con l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, presso il Ministero della salute e gestita dal Centro Servizi Nazionale, e accessibile tramite il portale internet dei sistemi informativi veterinari; h) ambiente naturale: ambiente non antropizzato di provenienza o di nascita dell'animale.

 Art. 2 Autorita' competenti 1. Il Ministero della salute e' l'autorita' veterinaria centrale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 55), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, responsabile: a) dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali in materia di salute animale e benessere animale in conformita' al regolamento (UE) 2017/625; b) del coordinamento delle altre autorita' competenti per le attivita' di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali concernenti la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento e ai successivi regolamenti europei delegati e di esecuzione. 2. Il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della salute, i Servizi veterinari delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le Autorita' sanitarie locali di seguito denominate «ASL», e le altre amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, nell'ambito di rispettiva competenza, sono le autorita' competenti per la applicazione delle disposizioni del presente decreto e per l'accertamento e contestazione delle relative sanzioni amministrative.


    Art. 3 Divieti concernenti gli esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche ed i loro ibridi 1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, e' vietato a chiunque importare, detenere, commerciare e riprodurre animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonche' gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale. 2. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, e dall'articolo 4, il divieto di cui al comma 1, non si applica: a) ai giardini zoologici in possesso della licenza prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2005, n. 73; b) agli stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26; c) alle specie inserite nell'elenco di cui all'articolo 5; d) agli animali sequestrati o confiscati e affidati ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3; e) agli stabilimenti autorizzati ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230; f) agli insetti; g) agli animali impiegati nei progetti di reintroduzione o ripopolamento autorizzati secondo la normativa vigente; h) agli animali delle specie non incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, in conformita' alla normativa vigente per essere destinati al consumo umano o animale.


Art. 4 Specie pericolose per la salute, l'incolumita' pubblica o per la biodiversita' 1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 3, e' vietato a chiunque detenere animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati in cattivita', che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumita' pubblica o per la biodiversita', nonche' gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche e le loro successive generazioni. 2. Il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce con proprio decreto, i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone l'elenco di tali esemplari prevedendo tempi e modalita' per l'aggiornamento dello stesso. 3. Il divieto di cui al comma 1, non si applica ai detentori di animali impiegati nei progetti, nei piani nonche' nelle attivita' di reintroduzione o ripopolamento autorizzati secondo la normativa vigente e ai seguenti stabilimenti: a) giardini zoologici in possesso della licenza prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 marzo 2005, n. 73; b) stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26; c) aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, autorizzate dal Ministero della transizione ecologica, sentita l'Autorita' scientifica CITES di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 338/97 del 9 dicembre 1996, d'intesa con l'ASL compente per territorio, sulla base dei criteri generali minimi di cui al comma 4; d) mostre faunistiche permanenti nonche' le esibizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 35), del regolamento delegato (UE) n. 2035/2019, autorizzate dalla Prefettura-UTG, d'intesa con le ASL, territorialmente competenti sulla base dei criteri generali minimi di cui al comma 4, e di eventuali criteri piu' restrittivi adottati dalla Prefettura-UTG territorialmente competente; e) stabilimenti di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014, e al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, autorizzati, se necessario, dal Ministero della transizione ecologica anche alla detenzione di esemplari delle specie di cui al comma 1, d'intesa con l'ASL competente per territorio; f) centri di recupero per animali selvatici in difficolta' e stabilimenti di cui agli articoli 16 e 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, limitatamente alle specie selvatiche autoctone; g) rifugi per animali sequestrati o confiscati: 1) centri di accoglienza di animali pericolosi attivati dal Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344; 2) centro nazionale di accoglienza attivato ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 3) reparti per la biodiversita' dell'Arma dei Carabinieri; 4) centri di detenzione di animali di specie esotiche invasive attivati dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, unicamente nel caso di esemplari di specie incluse nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale. 4. I criteri generali minimi, di cui al comma 3, lettere c) e d), sono adottati con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri della salute, dell'interno e della cultura e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto stabilisce le modalita' di confinamento degli esemplari e le misure idonee a impedirne la fuga, le misure di prevenzione dei rischi sanitari e le misure per garantire il benessere degli esemplari. 5. L'autorizzazione di cui al comma 3, lettere c) e d), stabilisce le specie detenibili, il numero massimo di esemplari per ciascuna specie, le modalita' di confinamento degli animali. Gli animali detenuti non possono essere fatti riprodurre oltre il numero massimo di esemplari detenibili, salvo il previo aggiornamento dell'autorizzazione. L'autorizzazione deve essere aggiornata prima dell'acquisizione di nuove specie o esemplari e comunque ogni cinque anni. 6. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, e quelle rilasciate ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, contengono specifiche prescrizioni concernenti la detenzione degli esemplari delle specie inserite nell'elenco di cui al comma 2. 7. I decreti di cui ai commi 2 e 4, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


  Art. 5 Elenco delle specie di animali da compagnia 1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 1, la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche come animali da compagnia e' consentita unicamente per esemplari delle specie individuate con decreto del Ministro della salute, da redigersi secondo principi di ragionevolezza e proporzionalita', di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra quelle elencate nell'Allegato I del regolamento (UE) 2016/429. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni previsto per l'adozione del decreto di cui al primo periodo, e' consentita la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche da compagnia di cui all'Allegato I del regolamento (UE) 2016/429. 2. L'elenco delle specie di cui al comma 1, e' redatto in base al rischio sanitario, al rischio per la biodiversita' o alla compatibilita' con la detenzione in cattivita' per ragioni comportamentali, fisiche, biologiche ed etologiche.


  Art. 6 Disposizioni per i detentori di animali di specie selvatica ed esotica 1. I detentori di animali, compresi gli ibridi, di specie selvatiche esotiche di cui all'articolo 3, comma 1, non incluse nel decreto di cui all'articolo 5, acquisiti a qualsiasi titolo in conformita' alla normativa vigente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzati a detenerli fino al termine della vita naturale degli esemplari purche' il detentore adotti misure idonee a garantire l'impossibilita' di riproduzione e di fuga degli esemplari e gli stessi siano mantenuti in condizioni tali da garantirne il benessere. 2. I soggetti delle strutture sottoelencate che detengono esemplari vivi delle specie comprese nell'elenco allegato al decreto di cui all'articolo 4, comma 2, non incluse nell'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente adottato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, sono tenuti a farne denuncia entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le seguenti modalita': a) gli stabilimenti in possesso della licenza di giardino zoologico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73: alla competente direzione generale del Ministero della transizione ecologica; b) le aree protette di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c): alla competente direzione generale del Ministero della transizione ecologica ai fini del rilascio o dell'integrazione dell'autorizzazione prevista dall'articolo 4, comma 3; c) gli stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d): alla Prefettura-UTG territorialmente competente ai fini del rilascio o dell'integrazione dell'autorizzazione prevista dall'articolo 4; d) gli stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26: al Ministero della salute, o all'ASL territorialmente competente o al Comune in base alla precedente autorizzazione ai fini dell'integrazione con le prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 6; e) gli stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230: alla competente direzione generale del Ministero della transizione ecologica, ai fini dell'integrazione dell'autorizzazione con le prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 6. 3. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 2, che detengono animali di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattivita', compresi nell'elenco allegato al decreto di cui all'articolo 4, comma 2, e non inclusi nell'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente adottato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, denunciano alla Prefettura-UTG territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui all'articolo 4, comma 2. Il Prefetto, tenuto conto dell'esigenza di tutela dell'incolumita' pubblica, puo' autorizzare la detenzione degli esemplari stessi, acquisite le valutazioni della ASL competente per territorio in ordine alla tutela della salute pubblica, all'idoneita' delle strutture di custodia dei suddetti esemplari in funzione del loro benessere e della corretta sopravvivenza nonche' della compatibilita' con la detenzione in cattivita' e dell'idoneita' delle misure adottate al fine di impedirne la riproduzione o la fuga, sempre che siano state adottate efficaci modalita' di confinamento. 4. Le disposizioni del comma 1, si applicano anche in caso di modifica del decreto di cui all'articolo 5 in relazione alle specie eliminate dall'elenco. Le disposizioni dei commi 2, 3 si applicano anche in caso di modifica dell'elenco allegato al decreto di cui all'articolo 4, comma 2, e il termine di novanta giorni per la denuncia decorre dalla data di pubblicazione del decreto di modifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 5. I circhi e le mostre faunistiche viaggianti sono autorizzati a detenere gli esemplari delle specie incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, posseduti alla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fino al termine della vita naturale degli stessi purche' siano adottate misure idonee a garantire l'impossibilita' di riproduzione degli esemplari. E' fatto divieto a circhi e mostre faunistiche viaggianti di acquisire ulteriori animali delle specie incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, successivamente alla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 6. Ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 3, e 5, si applicano le disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.


 Art. 7 Disposizioni per detentori 1. I detentori di scorte commerciali di animali di specie selvatiche ed esotiche non incluse nel decreto di cui all'articolo 5 acquistati o comunque acquisiti a qualsiasi titolo in conformita' alla normativa vigente entro la data di entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzati a detenerli e a commercializzarli entro i dodici mesi successivi. 2. Ai soggetti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.


Art. 8 Caratteristiche degli stabilimenti che detengono gli animali 1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, nel rispetto della pianificazione vigente, le caratteristiche strutturali, funzionali e di biosicurezza degli stabilimenti che detengono animali nonche' la gestione delle movimentazioni tra stabilimenti e tra habitat diversi, con il rilascio del documento di accompagnamento informatizzato, ove non gia' oggetto di specifica norma nazionale o unionale e ad esclusione degli stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a), c) e, g). 2. Gli stabilimenti gia' autorizzati o riconosciuti devono adeguarsi alle prescrizioni relative alle caratteristiche funzionali e strutturali entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. 3. Il mancato rispetto delle previsioni del decreto di cui al comma 1, e' una violazione punibile dall'Autorita' competente, con la sospensione o il ritiro dei titoli autorizzativi posseduti.


Art. 9 Formazione degli operatori e dei proprietari o dei detentori 1. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i centri di referenza nazionale nonche' le societa' scientifiche competenti di cui al decreto di attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 2017 n. 24, sono definite con apposito manuale operativo le modalita' di formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici ed esotici di cui al presente decreto. 2. Le Autorita' locali competenti provvedono affinche' gli operatori ricevano idonea formazione e istruzioni inerenti alle disposizioni del presente decreto anche attraverso l'organizzazione di idonee attivita' formative. 3. La partecipazione degli operatori alle attivita' formative organizzate dalle Autorita' di cui al comma 2, e' a carico degli operatori stessi.


   Art. 10 Attivita' di sorveglianza e controllo dell'autorita' locale competente 1. Gli animali detenuti, di cui al presente decreto, sono oggetto delle misure di sorveglianza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 429/2016 e delle pertinenti malattie emergenti, delle zoonosi e degli agenti zoonotici di cui alla direttiva 2003/999/CE. Le Aziende sanitarie locali adottano i provvedimenti conseguenti in caso di sospetto o accertamento di un caso sospetto, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente. Gli operatori che detengono animali cosi' come previsto dal presente decreto sono soggetti a controlli ufficiali al fine di accertare il rispetto da parte degli operatori delle norme di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 625/2017, ed alle responsabilita' attribuite dal citato regolamento (UE) n. 429/2016. 2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati, garantiscono il coinvolgimento diretto o indiretto dei laboratori di sanita' animale di cui agli articoli 9, comma 1, lettere a) e b), e 10 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.


 Art. 11 Vendita a distanza al pubblico 1. Fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, chiunque pubblichi, anche per il mezzo della carta stampata annunci di animali, di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), in vendita o cessione, deve inserire, ai sensi della normativa vigente, l'identificativo dell'animale o della fattrice in caso di cuccioli non ancora sottoposti agli obblighi di legge, nell'annuncio stesso o comunque lo deve rendere sempre disponibile su richiesta delle autorita' competenti. I suddetti animali devono essere accompagnati da una certificazione medico veterinaria attestante le condizioni sanitarie.



Art. 12 Individuazione delle associazioni e degli enti 1. Le associazioni o enti che intendono essere individuati ai fini di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale, devono disporre, in forma permanente di stabilimenti registrati o riconosciuti in BDN e devono inoltrare domanda alla competente direzione generale del Ministero della salute. 2. La domanda di cui al comma 1, deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) nome, indirizzo e contatti e-mail, pec e telefonici dello stabilimento; b) nome, indirizzo e contatti e-mail, pec e telefonici dell'Associazione; c) numero unico dello stabilimento prodotto dalla BDN; d) atto costitutivo dell'Associazione; e) statuto dell'Associazione e sede legale dell'Associazione; f) codice fiscale dell'Associazione; g) iscrizione dell'Associazione alla Camera di commercio, se prevista; h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativo a: 1) estremi delle autorizzazioni prescritte dalla normativa nazionale e regionale; 2) indicazione delle specie animali e del numero massimo di animali ospitabili ai fini del presente decreto anche con riferimento alle specie pericolose; i) numero associati; l) relazione sulle attivita' gia' svolte. 3. Il Ministero della salute, ai fini della pubblicazione di cui al comma 4, effettua le verifiche antimafia sulle associazioni ed enti richiedenti che esercitano attivita' imprenditoriale, acquisendo la comunicazione di cui all'articolo 84, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 4. Sul sito web del Ministero della salute sono pubblicate le associazioni e gli enti che svolgono i compiti di cui al comma 1. In fase di prima applicazione nel sito web del Ministero della salute sono pubblicate tutte le associazioni che risultano iscritte alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1, sono sottoposte annualmente alla verifica della permanenza dei requisiti della registrazione dello stabilimento e dell'assenza di ostativita' al rilascio della comunicazione antimafia effettuata dalla competente Direzione generale del Ministero della salute che, in caso di assenza, procede alla revoca del riconoscimento. 6. Il Ministero della salute ripartisce, alle associazioni o agli enti individuati in conformita' al comma 1, le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie stabilite dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, le quali, a tale scopo, sono riassegnate a detto Ministero. 7. La ripartizione di cui al comma 6, e' effettuata il 15 ottobre di ogni anno sulla base delle entrate disponibili ed e' corrisposta in rapporto proporzionale alle spese sostenute da ciascuna associazione o da ciascun ente per le attivita' svolte nell'anno solare precedente e rendicontate al Ministero della salute entro il 31 gennaio successivo, tenuto conto della specie e del numero degli animali affidati. 8. In sede di prima applicazione del presente decreto e limitatamente alla ripartizione delle entrate di cui al comma 6, continua a trovare applicazione il decreto del Ministro della salute adottato in attuazione degli articoli 3, 7 e 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.


 Art. 13 Custodia degli animali 1. Gli esemplari delle specie di cui al presente decreto che sono oggetto di sequestro penale o amministrativo sono custoditi unicamente presso i seguenti rifugi per animali: a) centri di accoglienza di animali pericolosi attivati dal Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344; b) centro nazionale di accoglienza attivato ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; c) reparti per la biodiversita' dell'Arma dei Carabinieri; d) centro di recupero per animali selvatici attivato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Gli animali che non possono essere rilasciati in natura devono essere trasferiti entro dieci giorni presso altro stabilimento da individuare fra le collezioni faunistiche registrate o riconosciute nella BDN in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie; e) centri di recupero tartarughe marine (C.R.T.M.) di cui all'Accordo Stato-regioni 10 luglio 2014, recante le linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici. (Repertorio atti n. 83/CSR del 10 luglio 2014). Nel caso di tartarughe marine non piu' rilasciabili in natura, il responsabile del centro invia al Ministero della transizione ecologica la certificazione del medico veterinario e si rende disponibile al trasferimento presso altro stabilimento da individuare fra le collezioni faunistiche registrate o riconosciute nella BDN in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie. 2. Gli esemplari oggetto di sequestro penale o amministrativo per violazione delle disposizioni del presente decreto, qualora non sia possibile collocarli in uno dei rifugi di cui al comma 1, sono affidati con provvedimento motivato e per un periodo non superiore a dieci giorni a un altro stabilimento pubblico o privato da individuare fra le collezioni faunistiche registrate o riconosciute in BDN in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie che assicuri l'impossibilita' di fuga degli animali, l'adozione di misure idonee a prevenire rischi sanitari e adeguate condizioni di benessere. 3. A seguito della confisca, gli esemplari sono destinati a uno dei rifugi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1, o, in subordine, a stabilimenti pubblici o privati in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie. 4. Gli animali sequestrati o confiscati per violazione delle disposizioni del presente decreto non possono essere fatti riprodurre, fatte salve specifiche deroghe per la conservazione della specie disposte dalla competente direzione generale del Ministero della transizione ecologica. 5. Nel caso di condanna penale o di applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, le spese di movimentazione e mantenimento degli esemplari sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca.



  Art. 14 Sanzioni 1. I Servizi veterinari delle ASL e le altre autorita' competenti ai controlli di cui all'articolo 2, nei rispettivi ambiti di competenza, dispongono controlli sugli stabilimenti, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1. Nel caso venga accertata la non idoneita' delle modalita' di detenzione, anche con riferimento al benessere, o si verifichino riproduzioni, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro. 2. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, commi 1 e 3, lettere c) e d), e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 20.000 euro a 150.000 euro. 3. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6, e all'articolo 6, commi 2, 3 e 5 e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 20.000 euro a 150.000 euro. 4. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 3, 4, 6 e 7 e' sempre disposta la confisca degli esemplari anche se non e' pronunciata condanna penale o non e' stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria. 5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 11, salvo che il fatto non costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.


                               Art. 15 Modifica dell'articolo 727-bis del Codice penale 1. All'articolo 727-bis del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, dopo la parola «detenzione» sono inserite le seguenti: «e commercio»; b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e' punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.».


 Art. 16 Abrogazioni 1. Sono abrogati: a) l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150; b) dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 213, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo; c) il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, 2 novembre 2006, recante individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca, nonche' determinazione dei criteri di riparto delle entrate derivanti dalla applicazione di sanzioni pecuniarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2007.


 Art. 17 Disposizioni finali 1. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, l'articolo 5-bis, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private potranno godere dell'esenzione dall'obbligo di denuncia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII, paragrafo 6, della convenzione di Washington. A tal fine con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri della salute e dell'universita' e della ricerca, e' disciplinata l'istituzione del registro presso il Ministero della transizione ecologica e sono previsti i presupposti, le condizioni, le modalita' di iscrizione e cancellazione. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 5, rilascia i pareri per l'iscrizione e la cancellazione dal registro.». 2. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 755, le parole «centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150»; b) il comma 756, e' sostituito dal seguente: «756. Gli oneri della custodia giudiziaria degli animali di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali, e sottoposti a sequestro a opera dell'autorita' giudiziaria, sono a carico dei proprietari fino all'eventuale confisca degli animali stessi.». 3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano alle specie elencate nell'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 1996, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.


Art. 18 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. 2. Le Amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 agosto 2022



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